Decreto Legislativo n. 81/2008
Con la presente vi inviamo gli articoli del decreto 81/2008 sulla sicurezza che fanno riferimento alla necessità di verificare tutte le attrezzature da lavoro, ivi incluse le apparecchiature elettromedicali e da laboratorio, ai fini della sicurezza elettrica.
L'attenzione verso le problematiche relative alla sicurezza elettrica in studi medici, dentistici ed estetici è sempre più di attualità.
Il decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce che tutte le attrezzature da lavoro devono essere sottoposte a controlli periodici di manutenzione, secondo le modalità e i tempi contenuti nelle specifiche norme tecniche. Il decreto stabilisce gli obblighi del datore di lavoro, oltre alle eventuali sanzioni civili e penali in caso di mancata osservanza delle disposizioni prescritte. Per le modalità di verifica specifiche della singola tipologia di apparecchiature si rimanda alle relative norme tecniche e quindi, in questo caso, la norma CEI 62-5 (EN 60-601-1), norma definita per la fase di progettazione e collaudo e da cui è possibile estrapolare i test che permettono di garantire la sicurezza elettrica, ma anche la recente norma CEI 62-148 (EN62353), 'Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione'. In queste norme vengono indicati i circuiti di misura per l'esecuzione dei test, i test da eseguire e i limiti da rispettare. La frequenza delle verifiche può variare dai 6 ai 36 mesi, a seconda del carico di lavoro a cui è sottoposto il dispositivo medico, della criticità d'impiego, della vetustà dell'apparecchio, delle condizioni ambientali, etc..
Il datore di lavoro, non potendo eseguire direttamente tali controlli, li affida alle ditte fornitrici e alle aziende che eseguono la manutenzione periodica o correttiva sui vari dispositivi. Il fornitore deve quindi essere in grado di offrire tale servizio nei confronti del cliente che richiede tali servizi.
Art. 69.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.
Art. 71 c. 7
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti
Art. 71 c. 8
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinchè:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
Art. 81.
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonchè le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
Principali sanzioni:
A carico DEL DATORE DI LAVORO
sono comminati per la non osservanza degli articoli precedentemente descritti l'arresto fino a12 mesi o l'ammenda fino a 15.000 Euro